Requisiti semplificati per lavori sotto-soglia e categorie scorporabili: portata applicativa dell’art. 28, Allegato II.12, d.lgs. 36/2023 tra principio di proporzionalità e favor partecipationis.

TAR Lazio, Sez. V-ter, sentenza 5 maggio 2025, n. 8585

La sentenza chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 28 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, confermando che il regime di qualificazione semplificata ivi previsto può essere utilizzato per dimostrare il possesso dei requisiti anche con riferimento alle categorie scorporabili, purché l’importo della singola lavorazione sia pari o inferiore a 150.000 euro, a prescindere dal valore complessivo dell’appalto. Accogliendo il ricorso, il TAR ha annullato l’esclusione disposta da ATER del Comune di Roma, che aveva ritenuto inapplicabile il regime “semplificato” alla OG11 sulla base del valore complessivo della procedura.

Il Collegio ha osservato che la formulazione dell’art. 28 richiama direttamente l’importo della lavorazione oggetto di affidamento e che, in coerenza con la giurisprudenza formatasi sull’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, “la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto”. Tale orientamento, espressamente richiamato nella pronuncia, è stato ritenuto applicabile anche alla nuova disciplina, in quanto le disposizioni risultano sovrapponibili quanto a ratio e struttura.

Da ciò discende il principio secondo cui è legittimo documentare la qualificazione per le categorie scorporabili ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. a), Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, laddove l’importo delle lavorazioni sia inferiore alla soglia stabilita dalla norma (150.000 euro).

Il TAR ha inoltre ritenuto infondato l’argomento della stazione appaltante secondo cui l’oggetto dell’appalto, volto alla manutenzione di alloggi per persone indigenti, giustificasse una lettura restrittiva della norma, osservando che la qualificazione semplificata “non determina di per sé un pregiudizio per la buona qualità ed affidabilità nella riuscita degli interventi in questione”. Né la legge di gara conteneva clausole espressamente escludenti, dal momento che essa si limitava a richiamare l’Allegato II.12 per la disciplina dei requisiti tecnici, senza prevedere un’esclusione del regime semplificato.

La decisione si fonda altresì sul principio dell’accesso al mercato, di cui all’art. 3 del Codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti di favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Tale principio assume valenza interpretativa generale e impone di privilegiare le soluzioni che facilitino l’accesso, soprattutto in assenza di espresse deroghe da parte della lex specialis.

In allegato il testo della pronuncia.

Dott. Alberto Atelli