Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 11 aprile 2025, n. 3117
Con sentenza dell’11 aprile 2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito ad un ricorso in appello proposto in tema di aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di una gara d’appalto.
Nel giudizio di prime cure, il TAR ha accolto il motivo di gravame proposto dalla Ricorrente, in base al quale ha contestato, tra l’altro, l’assegnazione del punteggio relativo alla “certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità) in quanto solo la mandataria del costituendo RTI era in possesso del certificato, motivo per il quale l’avvalimento da essa effettuato a favore della mandante non sarebbe ammissibile.
In esito alla sentenza di primo grado, l’Appellante ha ritenuto che la posizione del Giudice di prime cure si porrebbe in contrasto con la nuova veste del contratto di avvalimento, che non ha più come punto di riferimento il prestito dei requisiti, bensì le risorse trasferite.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello, pur riconoscendo che il disciplinare di gara prevedeva l’ammissibilità dell’avvalimento premiale (volto esclusivamente a migliorare l’offerta), e ha rilevato come lo stesso disciplinare introducesse delle specifiche limitazioni.
In particolare, il disciplinare vietava espressamente la partecipazione simultanea alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata nel caso in cui l’avvalimento fosse finalizzato a migliorare l’offerta.
Ancora più rilevante era la disposizione specifica relativa al “Criterio m) – Certificazione della parità di genere”, che prevedeva che “ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale di due punti il concorrente deve presentare la certificazione […] specificando espressamente che in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d’impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”.
Il Collegio ha interpretato questa disposizione come un’esplicita esclusione della possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per l’ottenimento del punteggio relativo alla certificazione di parità di genere per i RTI.
In definitiva, il mancato riconoscimento di punti premiali all’Appellante deriva dalla piana applicazione della legge speciale di gara.
In allegato il testo della sentenza