TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza del 10 aprile 2025, n. 7067
Con la sentenza in commento, i Giudice Amministrativi si sono pronunciati in merito all’ambito applicativo dell’art. 92, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, soffermandosi in particolare sulla legittimità della proroga del termine per la presentazione delle offerte nei casi in cui sussistano motivate esigenze istruttorie.
Nel ricorso in esame, la Ricorrente contestava – tra l’altro – la legittimità dell’atto di proroga disposto dalla Stazione Appaltante “per sviamento e disparità di trattamento”, sull’assunto che tale prorogafosse “priva di motivazione adeguata, non giustificata da esigenze oggettive sopravvenute e tale da compromettere la par condicio tra i concorrenti” e che avesse consentito “ad alcuni operatori economici di acquisire, nel frattempo, certificazioni rilevanti o ottimizzare l’offerta tecnica, ottenendo un vantaggio competitivo a discapito di chi aveva predisposto tempestivamente la documentazione”.
Il Collegio, avendo riguardo sia alla lex specialis di gara che alle disposizioni legislative che regolano tale materia (i.e., l’articolo 92, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici), ha tuttavia ritenuto ammissibile la proroga disposta in ragione del fatto che, anche in base alle prove depositate in atti, emergeva chiaramente il rispetto delle condizioni previste dal dettato normativo.
Nella sentenza si legge infatti che “la proroga del termine per la presentazione delle offerte è stata adottata prima della scadenza originaria, in risposta a un numero elevato di richieste di chiarimento (oltre 90) e per assicurare una corretta e completa formulazione delle offerte da parte di tutti i concorrenti” e secondariamente che “la proroga, della durata di 12 giorni, è stata pubblicata regolarmente e non ha introdotto alcuna disparità, essendo applicabile indistintamente a tutti gli operatori”.
Sulla base di tali evidenze, il Collegio ha respinto le censure proposte dalla Ricorrente, ritenendo dunque ammissibile la proroga nella misura in cui essa favorisca una corretta partecipazione.
Il Collegio chiarisce inoltre che la proroga è legittima anche qualora consenta ad alcuni concorrenti di ottenere certificazioni premiali, purché tale vantaggio non risulti discriminatorio né decisivo ai fini dell’aggiudicazione, in ossequio ai principi generali del nostro ordinamento.
In allegato il testo della sentenza
Dott.ssa Chiara Catenazzo