Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 aprile 2025, n. 3191
Con la sentenza n. 3191/2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto avverso la decisione del TAR Campania che aveva respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto integrato. L’appello si articolava in quattro motivi, relativi all’ammissibilità delle censure riguardanti i requisiti generali, alla carenza del requisito di idoneità professionale per la categoria OG10, alla presunta inidoneità delle risorse messe a disposizione mediante avvalimento e alla mancanza di qualificazione nella categoria OG10.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito che i motivi dichiarati inammissibili dal Giudice di prime cure, relativi alla posizione fiscale del progettista esterno e all’annotazione ANAC, riguardavano “poteri amministrativi non ancora esercitati” atteso che “risultano ancora in corso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti”. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, richiamato il principio secondo cui “la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione”, e che tale motivazione “può risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa”.
In merito alla seconda doglianza, è stata confermata la correttezza della valutazione della stazione appaltante sull’idoneità professionale dell’aggiudicataria, escludendo che la mancata iscrizione camerale specifica per la OG10 comportasse l’esclusione. Il Consiglio ha precisato che “la corrispondenza”,“da non intendersi come coincidenza”, è da verificare “in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto”. I Giudici di Palazzo Spada hanno così ribadito che l’iscrizione alla CCIAA deve garantire una “professionalità congruente con l’oggetto dell’appalto” senza determinare una “ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti”.
Quanto al terzo motivo, relativo all’avvalimento per le categorie OG3 e OG10, il Consiglio ha respinto la censura secondo cui il contratto sarebbe stato nullo per genericità e insufficienza delle risorse messe a disposizione. Al riguardo, è stato ribadito il principio secondo cui, nel caso di avvalimento operativo, il contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria “non deve necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale”, ma deve consentire “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”.
Con specifico riferimento all’avvalimento avente ad oggetto le attestazioni SOA, il Collegio ha ribadito l’ammissibilità dell’istituto purché la messa a disposizione riguardi l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso (o parte di questo), nella misura necessaria all’esecuzione del contratto di appalto, non potendo invece consistere “nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto”.
Infine, quanto al quarto motivo di appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la dichiarazione di subappalto qualificatorio da parte dell’aggiudicataria, che aveva indicato sin dalla fase di gara la volontà di affidare in subappalto il 100% delle lavorazioni. Sul punto, è stato richiamato l’orientamento secondo cui “la validità del ricorso all’istituto del subappalto c.d. necessario o qualificatorio anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, ed anche nel settore dei servizi, è stata peraltro affermata in diverse pronunce del giudice amministrativo…») e, si applica anche se non è stato espressamente previsto dalla lex specialis” e – citando la Delibera ANAC n. 59/2023 – è stato rilevato che “il possesso del requisito di idoneità professionale, relativo alla prestazione secondaria, da parte del subappaltatore è idoneo ad integrare in capo all’offerente il possesso dei requisiti di idoneità professionali necessari per la partecipazione alla gara”.
Nel complesso, la sentenza valorizza un approccio sistematico sostanzialistico alla disciplina dei requisiti di partecipazione, chiarendo che l’idoneità professionale deve essere apprezzata secondo una valutazione complessiva della coerenza tra l’attività effettivamente svolta e le prestazioni oggetto dell’appalto. L’avvalimento tecnico-operativo viene confermato quale strumento pienamente legittimo per integrare anche requisiti tecnico-professionali da comprovare mediante attestazione SOA, a condizione che emerga un impegno effettivo e concreto dell’ausiliaria a mettere a disposizione l’organizzazione necessaria. Quanto al subappalto qualificatorio, ne viene ribadita l’ammissibilità per le lavorazioni scorporabili, anche con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, purché puntualmente dichiarato in sede di offerta. Il Consiglio di Stato richiama così una lettura coerente e funzionale della normativa di gara, orientata a tutelare l’affidabilità degli operatori senza introdurre barriere indebite alla partecipazione.
In allegato il testo della sentenza.
Dott. Alberto Atelli